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Comunicazione Analitica Dati I.V.A. - Introduzione

Gestione CADI/Esterometro

Il D.L. n. 193/2016 ha previsto l'introduzione di un nuovo adempimento fiscale, ovvero la "Comunicazione Analitica Dati I.V.A.". In particolare, ogni soggetto passivo I.V.A. ha l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati I.V.A. relativi a:

  • Fatture Emesse e Ricevute registrate, comprese le bolle doganali, e i dati delle relative variazioni;
  • i dati delle Liquidazioni Periodiche I.V.A..

La nuova comunicazione ha sostituito la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (c.d. Spesometro), con periodicità annuale e che ha avuto la sua ultima scadenza il 10/04/2017 per i contribuenti mensili e il 20/04/2017 per i contribuenti trimestrali.

Comunicazione Liquidazioni Periodiche I.V.A. – Normativa di riferimento

Soggetti obbligati

L'obbligo di trasmissione della nuova Comunicazione I.V.A. è per la maggior parte dei soggetti passivi I.V.A., ivi compresi i casi in cui la liquidazione presenti un'eccedenza a credito.

Soggetti non obbligati

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione Annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Dati da comunicare

Devono essere comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche I.V.A. effettuate mensilmente, in caso di contribuenti mensili, e liquidazioni trimestrali, qualora si tratti di contribuenti tenuti al versamento trimestrale. Vi è l'obbligo di comunicazione anche per l'I.V.A. a credito.
Per i soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, l'obbligo consiste nell'inviare per ciascun trimestre una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività.
In presenza di liquidazioni I.V.A. di gruppo, l'ente o la società controllante deve presentare, oltre alla propria comunicazione periodica, anche la liquidazione del gruppo.

Modalità di comunicazione

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Affinché il file sia accettato dall'Agenzia delle Entrate, il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma digitale certificata.

Termini di decorrenza

Fermo restando i termini ordinari per il versamento dell'I.V.A. dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate, la nuova comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre, mentre quella dell'ultimo trimestre deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Esempio

Se un contribuente liquida mensilmente l'imposta, i termini di versamento dell'I.V.A. non subiscono cambiamenti, ovvero il 16 febbraio 2017 rimarrà il termine entro il quale versare l'I.V.A. del mese di gennaio, il 16/03/2017 per l'I.V.A. di febbraio, il 16/04/2017 per l'I.V.A. di marzo; entro il 31/05/2017 lo stesso contribuente dovrà anche inviare la nuova Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche I.V.A..
Il contribuente trimestrale, invece, dovrà entro il 16/05/2017 versare l'I.V.A. relativa al 1° trimestre ed entro il 31/05/2017 effettuare la nuova Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche I.V.A..

Per l'anno 2017 le scadenze previste sono:

  • 1° trimestre: entro il 31 maggio 2017;
  • 2° trimestre: entro il 16 settembre 2017;
  • 3° trimestre: entro il 30 novembre 2017;
  • 4° trimestre: entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per cui 28 febbraio 2018.

Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute – Normativa di riferimento

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad adempiere al nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e delle relative variazioni tutti i soggetti passivi I.V.A.

Soggetti non obbligati

Sono, invece, esonerati:

  • i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del D.P.R. 601/1973;
  • i soggetti che applicano il regime forfettario dei "minimi" (Legge 190/2014) e quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori (D.L. 98/2011);
  • coloro che hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate (DLgs. n. 127/2015).

Le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono esonerate dall'obbligo d'invio dei dati delle fatture ricevute, mentre devono trasmettere i dati di quelle emesse e delle relative note di variazione, che non siano state già inviate tramite il Sistema di Interscambio.

Dati da comunicare

I dati delle fatture emesse e ricevute dovranno essere inviati in forma analitica secondo le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate e più precisamente:

  • fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972);
  • fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfettario o in regime di vantaggio;
  • note di variazione delle fatture emesse e ricevute.

Sono esclusi i dati contenuti in altri documenti, come le schede carburante, gli scontrini e le ricevute fiscali.

L'invio deve avvenire in forma analitica e comprendere almeno i dati identificativi del fornitore e del cliente, la data e il numero del documento, la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione), la base imponibile, l'aliquota I.V.A. applicata e l'imposta oppure, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

In caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, in regime del margine ecc., in luogo dell'imposta deve essere indicata una specifica causale (da N1 a N7) che indica la natura, cioè la tipologia, dell'operazione.

Termini di decorrenza

La comunicazione dei dati delle fatture ha periodicità trimestrale sia per i contribuenti che liquidano l'imposta ogni trimestre, sia per quelli mensili.
In merito ai termini, a regime, le comunicazioni relative al primo, al terzo e al quarto trimestre devono essere inviate telematicamente entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre (pertanto, rispettivamente, entro il 31 maggio, il 30 novembre e il 28/29 febbraio), mentre quella relativa al secondo trimestre deve essere inviata entro il 16 settembre.

Solo in sede di prima applicazione, quindi per il 2017, le comunicazioni hanno cadenza semestrale e possono essere trasmesse:

  • entro il 18 settembre 2017 per i dati relativi al primo semestre 2017;
  • entro il 28 febbraio 2018 per i dati relativi al secondo semestre 2017.

Soluzione Zucchetti – Digital Hub

Per adempiere al nuovo obbligo fiscale, Zucchetti ha messo a disposizione il nuovo servizio on line Digital Hub, al quale tutti i gestionali Zucchetti si sono integrati.
Digital Hub è un servizio on line che consente di gestire, trasmettere e monitorare le comunicazioni dei dati delle Liquidazioni Periodiche I.V.A. e delle Fatture Emesse e Ricevute in formato XML. Queste operazioni saranno possibili attraverso le scelte "Comunicazione Dati Liquidazioni I.V.A." e "Comunicazioni Dati Fatture" (menu "DASHBOARD"), dell'applicativo web Digital Hub.

È rivolto in particolare a coloro che desiderano gestire le Comunicazioni I.V.A. in modo semplice e trasparente, senza doversi occupare delle modalità con cui avviene l'invio all'Agenzia delle Entrate, in quanto tutto il processo è in capo esclusivamente al Digital Hub stesso.

Integrazione adottata da Gestionale 1

Gestionale 1 si è integrato al servizio Digital Hub: l'utente è in grado di generare i file XML della Comunicazione Liquidazioni Periodiche I.V.A. e delle Comunicazioni Fatture Emesse e Ricevute secondo le specifiche tecniche ministeriali, e di inviarli al servizio Digital Hub, tramite web service, oppure all'intermediario (commercialista o associazione di categoria).

Invio al Digital Hub

Nel caso in cui l'azienda invii la comunicazione direttamente avvalendosi del Digital Hub, l'utente di Gestionale 1 avrà la possibilità di generare i file XML della Comunicazione Analitica Dati I.V.A. ed inviarli al Digital Hub.
Digital Hub, una volta ricevuto il file XML tramite web service, avrà il compito di:

  • controllare automaticamente la validità formale dei file;
  • firmare i file digitalmente;
  • rendere disponibile i file al Sistema di Interscambio (SdI), depositandoli in un'area di scambio certificata;
  • gestire automaticamente le notifiche di "Accettazione" (con o senza segnalazioni) o "Scarto" dei file, restituite dal SdI.

In Gestionale 1, l'utente potrà interrogare le comunicazioni inviate al Digital Hub al fine di verificarne lo stato di avanzamento, fino alla conclusione del processo. Tutti i file relativi alle comunicazioni verso l'AdE, per essere accettati, devono essere firmati digitalmente o dall'azienda stessa o da un intermediario qualificato (ovvero commercialista o associazione di categoria); nel caso in cui l'azienda si avvalga del Digital Hub per l'invio delle comunicazioni, deve essere acquistato il Servizio di Firma Digitale Automatica (HSM), rilasciata da Zucchetti in qualità di Certification Authority.

Invio all'intermediario (commercialista o associazione di categoria)

Nel caso in cui l'utente Gestionale 1 volesse delegare il compito della firma ad un intermediario, avrà sempre la possibilità di generare i file XML della Comunicazione Analitica Dati I.V.A. e successivamente inviarli al proprio commercialista, il quale, in quanto soggetto delegato, avrà l'obbligo di apporre la firma digitale e quindi di inviarlo all'autorità competente.

Operazioni da svolgere per la gestione della Comunicazione Analitica Dati I.V.A.

  • Per usufruire dell'integrazione tra Gestionale 1 e Digital Hub non occorre attivare alcun modulo specifico in Gestionale 1; è sufficiente sottoscrivere il contratto di fornitura del servizio CADIW. La generazione del file XML in Gestionale 1 (e il conseguente invio a Digital Hub o all'intermediario) è legata esclusivamente alla verifica (tramite web service) dell'esistenza in Digital Hub di un'azienda Cedente/Contribuente con Partita I.V.A. corrispondente all'azienda di lavoro in Gestionale 1.

  • Solo per coloro che si avvalgono dell’invio al Digital Hub e quindi hanno sottoscritto il servizio CADIW + firma automatica digitale (HSM) Zucchetti C.A., è necessario accedere al servizio Digital Hub con le credenziali dell'utente "Master" per compilare il certificato di firma; mentre questa operazione non deve essere eseguita per coloro che inviano la comunicazione avvalendosi dell'intermediario.

  • Una volta richiesta l'attivazione del servizio CADIW e ricevute le e-mail di notifica dell'avvenuta attivazione, l'utente deve attivare il servizio anche nel gestionale, accedendo alla scelta Parametri Digital Hub.

  • Compilare i Parametri CADI/Esterometro che verranno utilizzati per la gestione della Comunicazione Liquidazioni Periodiche I.V.A. e della Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute, dalla creazione del file XML fino all'invio del file al Digital Hub o all'intermediario.

  • Verificare le impostazioni riguardanti la Comunicazione Analitica Dati I.V.A. presenti nelle scelte:

  • Nella scelta Gestione CADI/Esterometro, dopo aver selezionato l'anno I.V.A. di competenza e premuto il pulsante "Mostra dati", è possibile predisporre i dati, generare i file XML e inviarli all'intermediario o accedere al collegamento al Digital Hub per gestire correttamente la Comunicazione Liquidazioni Periodiche I.V.A. e la Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute.

  • Solo per coloro che si avvalgono dell’invio al Digital Hub, accedere alla scelta Collegamento a Digital Hub per gestire le operazioni connesse al collegamento tra Gestionale 1 e Digital Hub (dall'invio della comunicazione, all'aggiornamento dello stato fino alla ricezione della notifica di "Accettazione" o "Scarto").

Rettificare i dati di una Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute

Con la Comunicazione delle Fatture Emesse e Ricevute, risulta possibile effettuare delle variazioni relative ai dati trasmessi anche dopo che la comunicazione originale ha completato il proprio iter (ed è quindi stata accettata dal SdI, oppure inviata all'intermediario).

Nota

In base a quanto riportato nella Risoluzione N.104/E del 28 luglio 2017 dell'Agenzia delle Entrate, eventuali variazioni o correzioni della comunicazione, possono essere oggetto di sanzione da parte dell'AdE in base al momento in cui vengono presentate. Si consiglia pertanto di effettuare tali operazioni solo in accordo con il proprio consulente fiscale (indipendentemente dalla modalità di invio adottata).

La gestione delle rettifiche è fruibile tramite due apposite voci dal menu contestuale, che compare cliccando con il tasto destro del mouse sulla singola comunicazione nella scelta Gestione CADI/Esterometro. Tali voci sono:

  • Imposta identificativo file;
  • Gestisci rettifiche.