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Fatturazione separata
Disposizioni per l'applicabilità nel settore agricolo e alimentare dell'art. 62 del D.L. 1/2012
A decorrere dal 24 ottobre 2012 è entrata in vigore la normativa di cui all'art. 62 del D.L. 1/2012 che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, al fine di evitare l'uso di pratiche commerciali scorrette e l'imposizione di termini di pagamento eccessivamente lunghi. Le disposizioni più rilevanti sono:
- Forma scritta obbligatoria: secondo quanto previsto dall'articolo 62 comma 1 del D.L. n. 1/2012, i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale e le cessioni istantanee, cioè quelle per le quali il pagamento è contestuale alla consegna, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare, a pena di nullità: la durata, le quantità, le caratteristiche del prodotto venduto e ill prezzo
- Le modalità di consegna e di pagamento: i documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, devono riportare la dicitura: ''Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27''
- Termini di pagamento: in riferimento ai termini di pagamento, l'art. 5 del Decreto Attuativo n. 199 del 19 Ottobre 2012, comma 1, stabilisce che ''i termini di pagamento decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura''. Inoltre l'art. 62, comma 3, dispone che il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato: per le merci deteriorabili entro il termine legale dei trenta giorni, mentre per tutte le altre merci entro il termine dei sessanta giorni (fermo restando l'obbligo per il cedente di emettere fatture separate per cessione di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti)
- Interessi di mora: è previsto il pagamento di interessi a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. In questo caso, il saggio degli interessi di mora è maggiorato di ulteriori due punti percentuali
Operazioni preliminari
Per ottemperare alla normativa, che dispone ''il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti'', le funzioni del ciclo attivo consentono di generare da un unico D.d.T. fatture distinte in base a determinati criteri. Per gestire la fatturazione separata è necessario eseguire le seguenti operazioni:
- In Parametri Vendite selezionare l'opzione ''Attiva gestione separata degli articoli nelle fatture'';
- creare delle Condizioni Pagamento che prevedano, come da normativa, di effettuare pagamenti a 30 e 60 giorni. a seconda della tipologia della merce, selezionando l'opzione Solare nel campo ''Calendario'' e la tipologia di scadenza Fine mese;
- creare in Criteri di Fatturazione Separata diversi codici da attribuire a gruppi omogenei di articoli, indicando la motivazione ''Articolo 62 D.L. 1/2012'' e una condizione di pagamento impostata come appena descritto;
- in Anagrafica Articoli associare agli articoli che rientrano nelle disposizioni della normativa il relativo Criteri di Fatturazione Separata;
- qualora gli articoli siano suddivisi in categorie, gruppi o settori omogenei, tramite l'indicazione della Categoria merceologica presente nella scheda Principali, è possibile in alternativa indicare il Criterio di Fatturazione Separata direttamente nella Categoria merceologica.
Nota La categoria merceologica è impostata su tre livelli, pertanto, il criterio di fatturazione separata può essere associato allo stesso modo su tutti e tre i livelli. La ricerca del criterio di fatturazione separata, da parte della procedura, viene effettuata nell'ordine seguente:
- Anagrafica articolo
- Categoria merceologica 3° livello
- Categoria merceologica 2° livello
- Categoria merceologica 1° livello
Genera Fatture, in caso di attivazione della fatturazione separata e se il cliente non risulta escluso, è possibile l'emissione automatica di differenti fatture contenenti articoli con criteri di fatturazione omogenei, a fronte di documenti di trasporto che contengono tipologie miste di beni.
Controlli in inserimento dei documenti dal ciclo attivo
- Nella scelta Gestione Ordini Clienti, se è attiva la fatturazione separata e se è stata selezionata l'opzione ''Verifica compilazione ordine'' nei Parametri Vendite, è previsto un controllo non bloccante sull'omogeneità delle righe articolo inserite al termine della registrazione dell'ordine. La verifica avviene per i soggetti che non sono esclusi dalla gestione della fatturazione separata e se sull'ordine non è stata utilizzata una condizione di pagamento esclusa. Infine, verrà anche verificato se il tipo di pagamento previsto in testata si accorda con la condizione di pagamento prevista per il criterio di fatturazione (se ne è stato specificato uno).
- Nella scelta Genera Documenti, se è attiva la fatturazione separata, è previsto un controllo non bloccante sull'omogeneità delle righe articolo inserite al termine della generazione. Il controllo è previsto se i documenti generati sono di tipo F (Fattura Differita) o di tipo I (Fattura Accompagnatoria). Lo stesso controllo è previsto anche in caso di generazione dei documenti di trasporto, se è attiva l'opzione ''Verifica compilazione D.d.T.''. La verifica avviene per i soggetti che non sono esclusi dalla gestione della fatturazione separata e se sull'ordine non è stata utilizzata una condizione di pagamento esclusa. Infine, verrà anche verificato se il tipo di pagamento previsto in testata si accorda con la condizione di pagamento prevista per il criterio di fatturazione (se ne è stato specificato uno).
- Nella scelta Gestione Documenti, per i documenti di tipo F (Fattura differita) o I (Fattura accompagnatoria), se è attiva la fatturazione separata, è previsto un controllo non bloccante sull'omogeneità delle righe articolo inserite in fase di conferma del documento. Lo stesso controllo è previsto anche in caso d'inserimento dei documenti di trasporto (tipo B), se è attiva (oltre all'opzione di fatturazione separata) l'opzione ''Verifica compilazione D.d.T.''. La verifica avviene per i soggetti che non sono esclusi dalla gestione della fatturazione separata e se sull'ordine non è stata utilizzata una condizione di pagamento esclusa. Infine, verrà anche verificato se il tipo di pagamento previsto in testata si accorda con la condizione di pagamento prevista per il criterio di fatturazione (se ne è stato specificato uno).
Riferimenti sui documenti di vendita
Nella Stampa Documenti, i documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture nelle quali esiste almeno una riga articolo abbinata ad un criterio di fatturazione separata con motivazione ''Art. 62 D.L. 1/2012'', riportano la dicitura: ''Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27''.